Art. 1 DURATA
L’Associazione “L’OMBELICO ONLUS” ha durata illimitata.

Art. 2 USO LOCUZIONE ONLUS E SEDE
La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus” dovrà essere usata nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
L’associazione ha la sede legale ed operativa in Roma, Via di Vigna Stelluti 212 - 00191. Il Consiglio Direttivo può, all’occorrenza, procedere all’istituzione di ulteriori sedi secondarie in Italia e all’estero.

Art. 3 SCOPO
L’associazione si amministra e determina i suoi programmi ed iniziative in completa autonomia e si atterrà ai seguenti principi:

  • assenza del fine di lucro
  • democraticità della struttura
  • elettività e gratuità delle cariche associative.

L’Associazione ha come motivo di esistenza esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Il suo intento è operare a favore di soggetti disagiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, familiari.
In particolare suo obiettivo è:

  • La prevenzione degli abusi sessuali, la ricerca, la formazione e l’intervento. Promuovere e salvaguardare il benessere generale della persona e della collettività attraverso attività di: ricerca, informazione, formazione preventiva, promozione e intervento.
  • Sostenere lo sviluppo e la crescita della persona, maschi e femmine, favorendo una integrazione all’interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelte autonome e consapevoli.
  • Favorire le condizioni necessarie per lo sviluppo di una rete sociale complessa, che miri al miglioramento della qualità della vita degli individui .
  • Realizzare interventi di prevenzione primaria e secondaria del disagio sociale, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale.

L’associazione intende per questo realizzare diverse iniziative ed in particolare:

  • Promuovere e realizzare progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, utili al raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione, anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. Tali programmi sono rivolti all’individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private.
  • Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, gruppi di studio, workshop, training di formazione e aggiornamento, di durata variabile, condotti da professionisti accreditati. Tali programmi consentiranno la promozione delle competenze, l’aggiornamento e la formazione continua per operatori dei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di formazione e di prevenzione.
  • Promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi scientifico-culturali nonché produzioni audio e video.
  • Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati aventi analoghe finalità.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

Art. 4 SOCI
Gli associati sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione. Gli associati versano all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dall’assemblea. I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre di ciascun anno.
I soci si distinguono in: soci ordinari e soci sostenitori ed onorari e possono essere sia cittadini italiani che stranieri.
Sono soci ordinari: coloro i quali hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione (Fondatori) e coloro i quali, avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.
Sono soci sostenitori ed onorari: le persone fisiche o giuridiche che s’interessano e partecipano alla vita ed all’attività dell’Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. All’attribuzione delle qualifiche di detti soci sostenitori ed onorari provvede il Consiglio Direttivo.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro Ente e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili.
La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte nei quali la quota non sarà rivalutabile.

Art. 6 - RENDICONTO ANNUALE
Relativamente all’attività complessivamente svolta, dovrà essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.
Il Consiglio direttivo entro il mese di Marzo, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all’esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Tale rendiconto sarà approvato dall’Assemblea degli associati, entro il mese di Aprile, con le maggioranze richieste per l’approvazione delle delibere da parte dell’Assemblea stessa.

Art. 7 - AVANZI DI GESTIONE
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

Art. 8 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - CARICHE ELETTIVE
Le cariche elettive dell’Associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci ordinari in regola con l’iscrizione. Per tutti gli associati o partecipanti maggiori di età è previsto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Tutti gli associati hanno sia il diritto di eleggere che di essere eletti.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci.
L’Assemblea ordinaria:

  • deve essere convocata entro il 30 aprile dell’anno successivo;
  • è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
  • delibera sulla relazione del Presidente;
  • delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;
  • delibera sul rendiconto annuale dell’esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell’anno successivo;
  • delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all’ordine del giorno;
  • conferisce, a mezzo del voto, le cariche sociali.

L’Assemblea straordinaria:

  • viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l’assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta;
  • è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
  • può apportare modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
  • delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.

Hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori d’età o persone giuridiche.
Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di due deleghe.
La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante lettera spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l’ordine del giorno, il luogo e l’ora sia della prima che della seconda convocazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:

  • si compone da un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri, eletti dall’assemblea dei soci;
  • dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
  • redige i programmi dell’attività sociale previsti dallo statuto;
  • attua le deliberazioni dell’assemblea;
  • elegge: il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
  • si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri;
  • delibera a semplice maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
  • decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima assemblea successiva;
  • amministra i beni dell’Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione nella misura che verrà fissata dal Regolamento;
  • redige ogni anno una relazione sull’attività dell’Associazione e sulle iniziative da attivare l’anno successivo e stabilisce la quota sociale;
  • formula il Regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell’associazione.

Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell’Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente: sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo.
Il Segretario, se nominato: redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.
Il Tesoriere, se nominato: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell’Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l’amministrazione dei fondi dell’Associazione secondo le norme del Regolamento.

Art.12 - RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI
Il recesso da socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo, il quale, dopo esame, ne comunicherà l’esito; esse hanno decorrenza dal giorno dell’accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera.
Si decade dalla qualifica di socio: quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie, ovvero per indegnità o per il mancato versamento delle quote sociali entro il termine per l’approvazione del bilancio. Sulla decadenza decide il Consiglio Direttivo.

Art. 13- SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari.
In ogni caso, il patrimonio dell’Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 Settembre 2000 (in G.U. n.229 del 30 settembre 2000) salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera F della norma citata.

Art. 14 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia. Si richiedono le agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.
Roma, 26 maggio 2006

Firmato per approvazione:
STEFANIA GIRELLI
MONICA RUFFA


Copyright 2012 - Associazione Onlus L'Ombelico Via di Vigna Stelluti, 212 - 00191 Roma P.I 09025641003 - Credits

Credits

Progetto: www.mandala-design.it

Sviluppo: www.secteur150.com


X

Questo sito web utilizza cookie. Continuando la navigazione si accettano gli stessi.