Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo

 

ART. 1
Questa convenzione si occupa dei diritti di tutti\tutte coloro che ancora non hanno compiuto 18 anni.

ART. 2
Tutti gli stati devono rispettare i diritti del\della bambino\bambina, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica del\della bambino\bambina o della sua famiglia.

ART. 3
Gli interessi del\della bambino\bambina devono essere considerati per primi in tutte le decisioni che lo riguardano. Il\la bambino\bambina ha il diritto di ricevere la protezione e le cure necessarie al suo benessere.

ART. 5
Sono i genitori o chi li sostituisce a doversi prendere cura del\della bambino\bambina.

ART. 6

  1. Il\La bambino\bambina ha il diritto alla vita.
  2. Il\La bambino\bambina ha il diritto di sviluppare in modo completo la propria personalità.

ART. 9
Il\La bambino\bambina ha il\la diritto di mantenere i contatti con i suoi genitori, anche se questi sono separati o divorziati.

ART. 10
Il\La bambino\bambina ha il\la diritto di riunirsi ai suoi genitori o di restare in contatto con loro se questi vivono all’estero.

ART. 11
I bambini non devono essere portati via dal loro paese in modo illegale.

ART. 12
Il\La bambino\bambina ha il\la diritto ad esprimere la sua opinione e ad essere ascoltato ogni volta che si prendono decisioni che lo riguardano.

ART. 13
Il\La bambino\bambina ha il diritto di poter dire ciò che pensa, con i mezzi che preferisce.

ART. 14

  1. Il\La bambino\bambina ha il diritto di libertà di pensiero, di coscienza, di religione.
  2. I genitori hanno il diritto e il dovere di guidare i figli e in tale compito devono essere lasciati liberi di seguire le idee in cui credono.

ART. 15
Il\La bambino\bambina ha il diritto di stare assieme agli altri.

 

ART. 17
I giornali, i programmi radiofonici e televisivi sono importanti per il\la bambino\bambina: per questo motivo è importante che ce ne siano di adatti a lui.

ART. 18
Se un\una bambino\bambina non ha i genitori, ci deve essere qualcuno che si occupa di lui.
Se i genitori di un\una bambino\bambina lavorano, qualcuno deve prendersi cura del\della bambino\bambina mentre loro sono al lavoro.

ART. 19
Nessuno può trascurare, abbandonare, maltrattare, sfruttare un\una bambino\bambina o fare violenza su di lui\lei.

ART. 20
Se un\una bambino\bambina non può rimanere con la sua famiglia, deve andare a vivere con qualcuno che si occupi di lui\lei.

ART. 21
Il\La bambino\bambina ha il diritto di essere adottato, se la sua famiglia non si può occupare di lui\lei. Non si può fare commercio con le adozioni.

ART. 22

  1. Il\La bambino\bambina rifugiato ha il diritto di essere protetto.
  2. Il\La bambino\bambina rifugiato deve essere aiutato a riunirsi alla sua famiglia.

ART. 23

  1. Il\La bambino\bambina che ha problemi mentali o fisici ha diritto di vivere come gli altri bambini e assieme a loro.
  2. Il\La bambino\bambina che ha problemi mentali o fisici ha il diritto di essere curato.
  3. Il\La bambino\bambina che ha problemi fisici o mentali ha il diritto di andare a scuola, di preparasi per il lavoro, di divertirsi.

ART. 24
Il\La bambino\bambina ha il diritto di raggiungere il massimo livello di salute fisica e metnale e di essere curato bene, quando ne ha bisogno.

ART. 27
Il\La bambino\bambina ha il diritto di crescere bene fisicamente, mentalmente, spiritualmente e socialmente.

ART. 28
Il\La bambino\bambina ha il diritto all’istruzione. La scuola deve essere obbligatoria e gratuita per tutti.

ART. 29
Il\La bambino\bambina ha il diritto di ricevere un’educazione che sviluppa le sue capacità e che gli insegni la pace, l’amicizia, l’uguaglianza e il rispetto per l’ambiente naturale.

ART. 30
Il\La bambino\bambina che appartiene ad una minoranza ha il diritto di usare la sua lingua e di vivere secondo la sua cultura e la sua religione.

 

ART. 31
Il\La bambino\bambina ha il diritto al gioco, al riposo, al divertimento e di dedicarsi alle attività che più gli piacciono.

ART. 32
Nessun bambino\bambina deve essere sfruttato. Nessun bambino\bambina deve fare lavori che possano essere pericolosi o che gli impediscano di crescere bene o di studiare.

ART. 33
Il\La bambino\bambina deve essere protetto dalla droga.

ART. 34
Nessun bambino\bambina deve subire violenza sessuale o essere sfruttato sessualmente.

ART. 35
Nessun bambino\bambina deve essere rapito, comprato o venduto.

ART. 37
Nessun bambino\bambina può essere torturato o condannato a morte o all’ergastolo.  Nessun bambino\bambina può essere privato della sua libertà in modo illegale o arbitrario.

ART. 38
Nessun bambino\bambina al di sotto dei 15 anni deve essere arruolato in un esercito, né combattere in una guerra.

ART. 39
Il\La bambino\bambina che è stato trascurato, sfruttato e maltrattato ha il diritto di essere aiutato a recuperare la sua salute e la sua serenità.

ART. 40
Il\La bambino\bambina che è accusato di un rato deve essere ritenuto innocente fino a quando non sai riconosciuto colpevole, dopo un processo giusto. Comunque, anche quando è riconosciuto colpevole, ha il diritto di ricevere un trattamento adatto alla sua età, che lo aiuti a tornare a vivere con gli altri.

ART. 41
A questi diritti ogni stato può aggiungerne degli altri, che migliorino la situazione del\della bambino\bambina.

ART. 42
Bisogna far conoscere a tutti, adulti e bambini, quello che dice questa Convenzione.

 

Promulgata dalle Nazioni Unite a New York nel 1989 e ratificata dal Parlamento italiano con la legge n. 176 del 1991. La versioni qui pubblicata è stata riscritta per i bambini, in forma semplificata e ridotta, da P. Benevene, F. Ippolito, e F. Tonucci per la Fondazione Basso.

Tratta da F. Tonucci, La città dei bambini, Editori La terza, prima edizione 1996.


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