Articolo 1 
Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.

Articolo 12 
1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.

Articolo 13 
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescinderne dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo. 

Articolo 14 
1. Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla liberti di pensiero, di coscienza e di religione

Articolo 17 
1. Gli Stati parti riconoscono l'importante funzione svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono: 
• a) incoraggiare i mass-media a diffondere un'informazione e programmi che presentino un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e che risultino conformi allo spirito dell'articolo 29;
• b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da diverse fonti culturali, nazionali ed internazionali; 
• c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi; 
• d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze; 
• e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che nuocciano  al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18. 

Articolo 19 
1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre e sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore e dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura. 
2. Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali mirati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato nonché per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere procedure d'intervento giudiziario. 

Articolo 24 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e la fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del dirittO di beneficiare di tali servizi. 
2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per: 
• a) ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile; 
• b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base; 
• c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadre delle cure mediche di base mediante, tra l'altro l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenute conto dei rischi di inquinamento ambientale; 
• d) garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza; 
• e) garantire che tutti i membri della società, in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni; 
• f) sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare

Articolo 34 
Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo conto ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tale fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale, multilaterale, per prevenire: 
• a) l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite
• b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite
• c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.

Articolo 27 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente alto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. 

Articolo 28 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare: 
• a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti; 
• b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità; 
• c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato; 
• d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli; 
• e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono

Articolo 29 
1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo deve tendere a: 
• a) promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità; 
• b) inculcare nel fanciullo il rispetto del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite; 
• c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria; 
• d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona 
• e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale

Articolo 31 
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 
2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza. 

Articolo 32 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. 

Articolo 33 
Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.

Articolo 34 
Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo conto ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tale fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale, multilaterale, per prevenire: 
• a) l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite; 
• b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite; 
• c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.

Articolo 36 
Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del sue benessere.


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